COVID-19, LA CAMPANIA RIMANE COM’È: SI CONFERMANO LE LIMITAZIONI DELLA “ZONA ARANCIONE”

COVID-19, LA CAMPANIA RIMANE COM’È: SI CONFERMANO LE LIMITAZIONI DELLA “ZONA ARANCIONE”
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di Redazione

L’Unità di Crisi della Regione Campania, riunita questa mattina, conferma per la Campania le limitazioni già in vigore con la “zona arancione”.

Nell’ordinanza firmata oggi dal Presidente Vincenzo De Luca (n. 98 del 19/12/2020) sono previste le seguenti misure di prevenzione e contenimento del contagio da Covid-19.

Per le attività di ristorazione sono previsti i ristori stabiliti a livello nazionale.

Con efficacia dal 20 dicembre 2020 e fino al 23 dicembre 2020:

1. Confermate tutte le misure vigenti alla data odierna per effetto di disposizioni statali – ivi comprese quelle di cui all’art.2 del DPCM 3 dicembre 2020 (cd. “zona arancione”) – nonché regionali (Ordinanza n. 96 del 10 dicembre 2020 su controlli degli arrivi e limitazioni alla mobilità sul territorio regionale);

2. Divieto per i bar e gli altri esercizi di ristorazione, dalle ore 11,00 del mattino, di vendita con asporto di bevande alcoliche e non alcoliche.

3. Per tutto l’arco della giornata, divieto di consumo di cibi e bibite, anche non alcoliche, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, ivi comprese le ville e i parchi comunali;

4. Per tutti gli esercizi commerciali, obbligo di misurazione della temperatura corporea agli avventori all’ingresso dei propri locali e di inibire l’ingresso laddove la temperatura risulti superiore a 37,5 ° C.

5. Raccomandazione ai Comuni e alle altre Autorità competenti di intensificare la vigilanza e i controlli sul rispetto delle disposizioni vigenti, in particolare nelle zone della cd. “movida”

6. Raccomandazione ai Comuni ai fini dell’adozione, laddove necessario, di provvedimenti di chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, ai sensi delle disposizioni vigenti, nonché delle disposizioni di cui al precedente punto 3.