Covid-19, Ordinanza n. 10 del 21 marzo 2021: confermate ordinanze n.7-8-9. Misure prorogate al 5 aprile 2021
E’ stata pubblicata l’Ordinanza n.10 del 21 marzo 2021, firmata dal Presidente Vincenzo De Luca, che dispone la proroga delle misure adottate nelle precedenti ordinanze 7, 8 e 9 del 2021.
Con decorrenza dal 22 marzo 2021 e fino al 5 aprile 2021, sono ulteriormente confermate le disposizioni delle Ordinanze n.7 del 10 marzo 2021, n.8 dell’11 marzo 2021 e n.9 del 15 marzo 2021.
Le misure confermate
Con decorrenza dal 22 marzo 2021 e fino al 5 aprile 2021 sono ulteriormente confermate le
disposizioni delle Ordinanze regionali n.7 del 10 marzo 2021, n.8 dell’11 marzo 2021 e n.9 del
15 marzo 2021 e, per l’effetto:
- Ai sensi di quanto disposto dall’art.2 del decreto legge n.33/2020, convertito con modificazioni
dalla legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui
all’articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza sono
punite con il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, in conformità a quanto previsto
dall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni
dalla legge n.35 del 2020 e ss.mm.ii. Nei casi in cui la violazione sia commessa
nell’esercizio di un’attivita’ di impresa, si applica altresi’ la sanzione amministrativa accessoria
della chiusura dell’esercizio o dell’attivita’ da 5 a 30 giorni. Per l’accertamento delle
violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l’articolo 4, comma 3, del decreto-legge
n. 19 del 2020. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorita’ statali sono
irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorita’ regionali
e locali sono irrogate dalle autorita’ che le hanno disposte. All’atto dell’accertamento
delle violazioni di cui al secondo periodo del comma 1, ove necessario per impedire la
prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorita’ procedente puo’ disporre la
chiusura provvisoria dell’attivita’ o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il
periodo di chiusura provvisoria e’ scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria
definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. - Ai sensi di quanto disposto dall’art.4, comma 5 del decreto legge n.19/2020, convertito dalla
legge 22 maggio 2020, n. 35, in caso di reiterata violazione del presente provvedimento la
sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
Per le sanzioni di competenza dell’Amministrazione regionale all’irrogazione della sanzioni,
principali e accessorie, provvede la Direzione Generale per le Entrate e Politiche Tributarie
(DG 50.16) con il supporto dell’Avvocatura regionale. - Ai sensi di quanto disposto dall’art.2, comma 2 bis del decreto legge n.33/2020, come
convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, i proventi delle sanzioni
amministrative pecuniarie, relative alle violazioni delle disposizioni vigenti, accertate
successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge
citato, sono devoluti allo Stato quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed
agenti dello Stato. I medesimi proventi sono devoluti alle regioni, alle province e ai comuni
quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle
regioni, delle province e dei comuni.Giunta Regionale della Campania
Il Presidente - La presente ordinanza è comunicata, ai sensi dell’art.1, comma 16, decreto-legge n.33/2020,
convertito dalla legge 14 luglio 2020, n.74, al Ministro della Salute ed è notificata all’Unità di
Crisi regionale, alle Prefetture, alle AA.SS.LL., alle Camere di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura, all’ANCI Campania ed è pubblicata sul sito istituzionale della
Regione Campania, nonché sul BURC.
di Redazione
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